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Statuto e Organigramma
L’Atto costitutivo della associazione è stato firmato l’anno duemilauno il giorno ventuno del mese di novembre.
ASSOCIAZIONE SVILUPPO COOPERATIVE SOCIALI
(A.S.CO.S.)
STATUTO
Articolo 1
E' costituita un'associazione (non lucrativa di utilità sociale denominata "Associazione Sviluppo Cooperative Sociali A.S.CO.S. - Onlus).
L'Associazione ha sede in Isernia, presso l'Amministrazione Provinciale in via Berta, s.n.c.
Articolo 2
L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria
- formazione
- beneficenza
- consulenza alle organizzazioni non profit
- attività di fundraising
E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui comma 1, fatta eccezione per quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 3
Nell'ambito di queste finalità l'associazione si prefigge:
- di promuovere in modo diretto o indiretto servizi socio-sanitari ed educativi;
- di promuovere in modo diretto o indiretto attività finalizzate all'inclusione di persone svantaggiate;
- di sensibilizzare ed animare la comunità locale entro cui opera ai fini di renderla più consapevole e disponibile nei confronti delle persone svantaggiate e dei loro diritti;
- di promuovere, anche attraverso l'apporto di Enti ed associazioni, iniziative permanenti di coinvolgimento della popolazione;
- di adottare provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione ed il diritto allo studio delle persone svantaggiate;
- di contribuire alla capitalizzazione di cooperative sociali che operino in tali ambiti o in ambiti affini;
- di partecipare ad associazioni e cooperative sociali che operino in tali ambiti o in ambiti affini.
Articolo 4
Sono soci dell'associazione:
- i soci fondatori, ossia coloro che sottoscrivono il presente atto e che si rendono garanti della sua immediata applicazione;
- i soci ordinari i quali, previa richiesta di adesione ed eventuale accettazione da parte del Consiglio Direttivo, desiderano partecipare attivamente alle iniziative dell'associazione.
Con riferimento al rapporto associativo, tutti i soci (enti e privati) hanno uguali diritti (diritto di voto, eleggibilità alle cariche sociali, etc…) e possono svolgere anche attività volontaria e non retribuita.
La loro partecipazione è a tempo indeterminato e comporta pari obblighi di contribuzione annuale (fermo restando l'ammissibilità di differenti contributi volontari).
La qualifica di socio decade per le sue dimissioni.
L'Assemblea può deliberare l'esclusione dei membri per i quali siano venute meno le condizioni che costituivano il presupposto della loro presenza nell'Associazione e prende atto della decadenza di coloro che non contribuiscono, per tre anni, al versamento della quota associativa.
Il socio che non risulta in regola con il pagamento della quota annuale non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee e non può essere eletto alle cariche sociali.
Articolo 5
Le risorse dell'Associazione sono costituite da:
1. quota di iscrizione annuale dei soci (fissata dall'Assemblea). E' nella facoltà del socio versare una quota maggiore;
2. sovvenzioni statali, regionali e degli enti locali, oltre a quelle dell'Unione Europea e di Enti Privati;
3. donazioni ed ogni altro contributo finalizzato agli scopi dell'associazione, anche provenienti da enti privati;
4. prestazioni effettuate dall'Associazione nell'ambito dei suoi obiettivi;
5. introiti derivanti da convenzioni;
6. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
L'anno amministrativo e sociale coincide con l'anno solare.
Il bilancio o rendiconto è redatto ed approvato annualmente. Viene predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea.
Al fine di soddisfare esigenze di trasparenza, tutte le deliberazioni e le convocazioni assembleari vengono pubblicizzate attraverso l'affissione presso la sede sociale. È prevista altresì la libera consultabilità dei libri sociali.
Articolo 6
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Comitato Etico - scientifico.
Articolo 7
L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
I membri possono farsi rappresentare in seno all'Assemblea delegando altri membri. Ognuno non può avere più di due deleghe.
L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente il quale la convoca, in via ordinaria, due volte l'anno ed, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
La convocazione avverrà a mezzo comunicazione scritta (lettera, raccomandata, telegramma o fax) da inviare almeno 5 giorni prima della data fissata.
Qualora la compagine sociale sia costituita da un numero uguale o inferiore a 3 soci si applicano le seguenti norme:
- l'Assemblea è regolarmente costituita qualora siano presenti tutti i soci;
- le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta.
Nel caso in cui la compagine sociale sia costituita da più di 3 soci si applicano le seguenti norme:
- l'Assemblea è valida in prima convocazione purché sia presente la metà più uno dei membri. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti;
- le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Per deliberare le modifiche dello statuto oppure lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la presenza di almeno 2/3 dei membri attivi ed il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti.
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
a) approvare l'ammissione o la cessazione dei soci;
b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
c) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali e dei contributi a carico dei soci;
d) approvare il programma annuale delle attività ed il bilancio o rendiconto predisposti e presentati dal Consiglio Direttivo;
e) ratifica i provvedimenti di sua competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo è formato:
- dal presidente, nella persona del presidente pro-tempore dell'Amministrazione Provinciale di Isernia, o di un suo delegato;
- da due consiglieri.
I consiglieri sono eletti dall'Assemblea generale tra i soci dell'Associazione. Per l'elezione dei Consiglieri ogni membro può esprimere non più di tre preferenze e risultano eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Consiglio direttivo si avvale per le sue decisioni del Comitato Etico - scientifico.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente o ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo attua le delibere dell'Assemblea, predispone i bilanci ed esercita le altre funzioni di sua competenza secondo questo statuto.
I membri del Consiglio che, senza motivazione, non partecipano a tre riunioni consecutive, potranno essere considerati dimissionari.
Articolo 9
Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
- sovraintende alle attività dell'Associazione e redige la relazione generale da sottoporre all'approvazione del Consiglio e dell'Assemblea;
- adotta provvedimenti d'urgenza che dovranno essere sottoposti a convalida da parte del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea secondo le rispettive competenze;
- nomina il Vice - Presidente tra i consiglieri del Direttivo.
In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.
Articolo 10
Il Comitato Etico - scientifico è organo consultivo dell'Associazione.
Il Comitato Etico - scientifico è composto da tre a cinque membri, compreso il presidente che viene eletto a maggioranza dall'Assemblea dei Soci.
I membri del Comitato sono scelti tra persone italiane o straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi dell'Ascos, possibilmente esperti in politiche socio - sanitarie, in economia non profit ed in comunicazione sociale e durano in carica tre anni. Il mandato è rinnovabile.
Il Comitato presenta ogni anno all'Assemblea dei soci una relazione tecnica sui possibili programmi di sviluppo per gli anni avvenire.
Spetta al Comitato Etico - scientifico esprimere pareri su progetti, curricula ed ogni altra materia di natura etico - scientifico sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.
Articolo 11
È fatto divieto distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 12
E fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
Articolo 13
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazione dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996/62, sceglieranno l'associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 14
È data la facoltà all'Assemblea di approvare, a maggioranza non qualificata, un regolamento per il funzionamento dell'Associazione.